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Statuto UGCI e regolamento esecutivo UGCI TRANI
Statuto della Unione Giuristi Cattolici Italiani
Approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 26-29 marzo 2012.
COSTITUZIONE
Art. 1
1 - E' costituita l'Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI). L'Unione ha sede in Roma.
FINALITA'
Art. 2
1 - L'Unione ha lo scopo di contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nell'esperienza giuridica.
2 - In particolare l'Unione intende:
1. promuovere un'adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi;
2. favorire l'affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia fra gli uomini;
3. impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto dell'esperienza giuridica;
4. ottenere, anche nell'opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione del diritto nella società nazionale ed internazionale;
5. richiamare l'attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti dall'evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune.
6 - L'Unione può svolgere qualsiasi attività e compiere qualsiasi atto strumentale, purché coerenti con il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 3
1 - L'Unione non ha carattere politico né sindacale.
RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DEL LAICATO CATTOLICO
Art. 4
1 - L'Unione partecipa alle organizzazioni del laicato cattolico, con particolare riferimento agli ambiti di propria competenza.
2 - L'Unione, nelle sue articolazioni locali, ha rapporti con gli organismi diocesani e regionali attinenti all'apostolato dei laici.
SOCI
Art. 5
1 - Possono essere soci dell'Unione i giuristi che accettano la dottrina e la morale cristiana e sono compresi in una delle seguenti categorie:
1. docenti e ricercatori universitari;
2. magistrati;
3. avvocati;
4. notai;
5. funzionari pubblici e privati;
6. laureati che svolgono normalmente attività di studio e di consulenza giuridica.
2 - La domanda di associazione deve essere responsabilmente controfirmata da due soci presentatori. L'accettazione è deliberata dal Consiglio dell'Unione locale.
Art. 6
1 - La qualità di socio si perde:
1. per dimissioni;
2. per decadenza;
3. per esclusione.
2 - Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto ed hanno efficacia immediata.
3 - La decadenza per morosità nel versamento della quota per oltre un anno è accertata con deliberazione del Consiglio dell'Unione locale.
4 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio dell'Unione locale per indegnità morale o per comportamento contrario agli scopi dell'Unione; la deliberazione deve essere motivata; contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Centrale.
5 - L' esclusione può essere decisa con deliberazione motivata anche dal Consiglio Centrale a maggioranza dei componenti.
ORGANI DELL'UNIONE
Art. 7
1 - Gli organi dell'Unione sono:
1. l'Assemblea dei Delegati delle Unioni locali;
2. il Consiglio Centrale;
3. il Comitato Esecutivo Centrale;
4. il Consiglio dei Delegati Regionali.
Art. 8
1 - L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno ogni due anni, e in via straordinaria, quando il Consiglio Centrale ne deliberi la convocazione. Essa elegge il Consiglio Centrale.
2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente Centrale a mezzo lettera inviata per raccomandata o anche per posta elettronica o telefax ai Presidenti delle Unioni locali almeno sessanta giorni prima dell'adunanza.
3 - Ciascun Delegato è eletto dall'Assemblea dell'Unione locale, salvo diversa disposizione dello Statuto dell'Unione stessa. Ogni socio ha diritto a un voto.
4 - Ogni Delegato ha un numero di voti pari al numero dei soci che rappresenta.
5 - Il procedimento elettorale è disciplinato, salve le norme statutarie, da specifico regolamento, per la cui adozione è competente il Consiglio Centrale.
Art. 9
1 - Il Consiglio Centrale è composto da diciannove membri eletti dall'Assemblea dei Delegati con voto limitato a tredici candidati e da membri cooptati dal Consiglio stesso, nel numero massimo di quattro, su indicazione del Presidente, fra giuristi che si siano distinti nell'ambito scientifico, nella magistratura e nelle professioni. I membri cooptati decadono con la scadenza del Consiglio stesso.
E’ membro di diritto del Consiglio Centrale, con funzione consultiva, il Direttore di Iustitia, nel caso in cui non sia il Presidente dell’Unione, e sia stato da costui nominato.
2 - Sono membri di diritto del Consiglio, quali Presidenti Emeriti, i soci che abbiano ricoperto per almeno due mandati la carica di Presidente Centrale dell’Unione.
3 - In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un componente eletto del Consiglio, questo procede alla sua surrogazione con il primo dei non eletti. L'assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive di un componente eletto, ne comporta la decadenza.
4 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e il Tesoriere, e su proposta del Presidente nomina il Segretario.
5 - Il Consiglio può nominare, anche al di fuori dei propri componenti ma sempre comunque fra i soci, Delegati per speciali attività. Costoro possono prendere parte alle riunioni del Consiglio, qualora non ne facciano parte, quando all'ordine del giorno dei lavori sono inserite questioni attinenti alle speciali attività cui sono delegati.
6 - Su proposta del Presidente Centrale il Consiglio, all'unanimità, può nominare soci onorari scelti fra giuristi italiani e stranieri, che aderendo ai principi dell'art. 2, si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, professionali e sociali. I soci onorari possono partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Centrale.
7 - Il Consiglio è assistito dal Consulente Ecclesiastico Centrale.
8 - Il Consiglio è convocato dal Presidente Centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, a mezzo lettera inviata per raccomandata, telefax o posta elettronica, a ciascun componente almeno trenta giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a otto giorni.
9 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 10
1 - Il Comitato Esecutivo Centrale è costituito dal Presidente Centrale, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
2 - Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, qualora non vi partecipino ad altro titolo, i Delegati per speciali attività nel caso in cui si debba trattare di queste, ed eventualmente altri membri del Consiglio Centrale la cui partecipazione sia a giudizio del Presidente Centrale utile od opportuna.
3 - Il Comitato Esecutivo è assistito dal Consulente Ecclesiastico Centrale.
4 - Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente Centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica o telefax, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali il termine può essere ridotto a tre giorni.
Art. 11
1 - Il Presidente Centrale ha la rappresentanza legale dell'Unione.
2 - Spetta al Presidente Centrale convocare e presiedere l'Assemblea dei delegati, il Consiglio Centrale, il Comitato Esecutivo Centrale, il Consiglio dei Delegati Regionali. Il Presidente Centrale può delegare ad uno dei Vice Presidenti i propri poteri in ordine alla convocazione ed alla presidenza del Consiglio dei Delegati Regionali.
3 - Il Presidente Centrale coordina l'attività dell'Unione e rappresenta quest'ultima nelle organizzazioni nazionali ed internazionali del laicato cattolico.
4 - Al Consiglio Centrale spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Unione, ivi compresa l'adozione e modificazione del regolamento dell'Unione e di quello per l'elezione dei componenti del Consiglio medesimo.
5 - Il Consiglio Centrale è competente per l'approvazione dello stato di previsione e del rendiconto consuntivo dell'Unione.
6 - Il Consiglio Centrale può delegare al Comitato Esecutivo Centrale parte delle proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle concernenti l'adozione o la modificazione dei regolamenti indicati al comma 4 del presente articolo, il riconoscimento o la soppressione di Unioni locali e l'approvazione dello stato di previsione e del rendiconto consuntivo.
Art. 12
1 - I due Vice Presidenti, eletti preferibilmente in rappresentanza di differenti categorie professionali, sostituiscono il Presidente assente o impedito. Il Presidente nomina il Vice Presidente vicario.
Art. 13
1 - Il Consiglio dei Delegati Regionali è composto da Delegati, ordinariamente uno per Regione, nominati dal Consiglio Centrale, sentite le Unioni locali territorialmente interessate.
2 - I Delegati Regionali hanno il compito di promuovere la crescita e lo sviluppo delle Unioni locali, e di coordinarne le attività.
3 - Ogni delegato regionale può nominare, sentito il Presidente Centrale, uno o più vice delegati per singole province o per specifiche attività.
4 - I delegati regionali e i vice delegati possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di ciascuna delle Unioni locali della Regione di appartenenza.
Art. 13 bis
1 - Organo dell’Unione è la rivista “Iustitia”
Direttore di Iustitia è il Presidente centrale dell’Unione fino alla scadenza del mandato, o un socio da lui nominato, sentito il Consiglio centrale. In questo caso, la carica di Direttore di Iustitia si esaurisce con la cessazione del mandato del Presidente dell’Unione.
Il Consiglio scientifico di Iustitia è composto, oltre che dal Direttore, dai membri del Consiglio centrale.
CONSULENTE ECCLESIASTICO CENTRALE
Art. 14
1 - Il Consulente Ecclesiastico Centrale dell'Unione è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2 - Egli partecipa di diritto all'Assemblea dei Delegati delle Unioni locali e alle riunioni del Consiglio Centrale, del Comitato Esecutivo Centrale e del Consiglio dei Delegati Regionali.
3 - I Delegati regionali chiedono alla propria Conferenza Episcopale Regionale di nominare il Consulente Ecclesiastico regionale. I Consulenti Ecclesiastici regionali svolgono una funzione propositiva e di coordinamento dei Consulenti ecclesiastici delle singole Unioni locali di competenza.
COMMISSIONI
Art. 15
1 - Allo scopo di condurre studi o indagini generali o particolari il Consiglio Centrale può costituire, in via temporanea o permanente, Commissioni di studio formate da esperti scelti anche al di fuori dei soci.
UNIONI LOCALI
Art. 16
1 - Le Unioni locali hanno sede, ordinariamente, in ogni sede di diocesi o di tribunale. Alle Unioni locali fanno capo i soci domiciliati nel relativo territorio.
2 - Il giurista domiciliato in una diocesi o in un circondario dove non si è ancora costituita una Unione locale può iscriversi ad altra Unione.
3 - L'iscrizione all'Unione locale comporta di diritto l'adesione all'Unione nazionale.
Art. 17
1 - La costituzione di una Unione locale può avere luogo quando vi siano almeno sette soci.
2 - Il riconoscimento di una Unione locale è deliberato, previa adeguata istruttoria e acquisito il parere dell'Ordinario diocesano, dal Consiglio Centrale a maggioranza semplice dei presenti.
3 - Le Unioni locali sono tenute ad inviare annualmente all'Unione Centrale l'elenco dei propri soci e una relazione sulle attività svolte, e a corrispondere regolarmente entro il termine prescritto la parte di quota associativa dei singoli soci spettante alla stessa.
4 - Ove l'inadempimento di queste prescrizioni si protragga per almeno due anni consecutivi, il Consiglio Centrale - su proposta del Presidente e sentito il delegato regionale - potrà procedere a maggioranza semplice alla revoca del riconoscimento.
5 - In ogni altra ipotesi di grave violazione dei principi statutari la revoca è deliberata dal Consiglio su proposta del Presidente o su richiesta di almeno tre membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti.
6 - Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, in alternativa alla revoca del riconoscimento o nel periodo di istruzione della pratica, il Consiglio Centrale può nominare il Delegato regionale competente Commissario con funzione di Presidente pro tempore dell’Unione locale interessata.
7 - Nelle more della ricostituzione di una Unione locale il cui riconoscimento sia stato revocato, i soci di detta Unione possono iscriversi all’Unione locale più vicina.
Art. 18
1 - Organi dell'Unione locale sono:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio composto da un numero di membri definito dallo Statuto in rapporto al numero degli iscritti, eletti dai soci.
2 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3 - Il Consiglio può nominare, anche al di fuori dei propri componenti ma sempre comunque fra soci, Delegati per speciali attività, nonché costituire Commissioni formate da esperti, scelti anche fra non soci, per lo studio di particolari problemi.
4 - Il Consiglio è assistito da un Consulente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario diocesano.
Art. 19
1 - I soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente delle Unioni locali per almeno tre mandati assumono la qualifica di Presidenti emeriti e sono membri di diritto del Consiglio delle stesse.
Art. 20
1 - Le Unioni si danno uno Statuto, conforme alle presenti disposizioni, volto a realizzarne una più specifica corrispondenza alle esigenze locali. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione del Consiglio Centrale dell'Unione.
Art. 21
1 - Nelle circoscrizioni dove non sia stata ancora regolarmente costituita un'Unione locale, il Consiglio Centrale può nominare, sentito il Delegato Regionale competente, un incaricato locale.
DURATA CARICHE SOCIALI
Art. 22
1 - Tutte le cariche sociali, centrali e locali, hanno durata quadriennale. Le stesse persone possono essere rielette o nominate.
E’ facoltà delle singole Unioni locali stabilire, nei propri statuti, una durata inferiore al quadriennio.
GRUPPI GIOVANILI
Art. 23
1 - L'Unione Centrale e le Unioni locali possono costituire, sotto la responsabilità di un Delegato a ciò designato, gruppi giovanili, dei quali possono far parte studenti e giovani laureati in materie giuridiche.
2 - L'iscrizione ai gruppi giovanili dell'Unione non comporta necessariamente l'acquisto della qualità di soci dell'Unione. Gli iscritti partecipano alle iniziative spirituali, culturali e scientifiche dell'Unione. Spetta a questa, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, promuovere iniziative specifiche volte a favorire la formazione umana e professionale degli iscritti ai gruppi giovanili.
ESERCIZI SOCIALI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 24
1 - Le entrate dell'Unione sono costituite:
1. dal contributo annuale dei soci;
2. da eventuali contributi di enti o privati.
2 - L'ammontare del contributo annuale dei soci viene definito ogni anno dal Consiglio Centrale, il quale determinerà di volta in volta la parte di esso destinata alle Unioni locali. Ogni Unione locale può, con delibera del Consiglio, disporre una maggiorazione della quota sociale a vantaggio delle attività locali e può ricevere contributi.
3 - L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4 - L'approvazione dello stato di previsione per l'anno successivo è deliberata entro il 15 dicembre di ogni anno; quella del rendiconto consuntivo deliberata entro il 30 aprile di ogni anno. Lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Unione per i trenta giorni successivi e ciascun socio può ottenerne copia.
5 - L'Unione non persegue alcun fine di lucro.
6 - Le cariche sociali non sono retribuite. Le attività dei soci nell'ambito dell'Unione sono gratuite.
7 - In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio sarà devoluto, su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, ad associazioni di fedeli che perseguano finalità analoghe.
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 25
1 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Delegati delle Unioni locali a tale scopo convocata, e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
2 - Ogni modificazione statutaria diventerà operativa dopo la recognitio della Conferenza Episcopale Italiana.
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Art. 26
1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme canoniche sulle associazioni private di fedeli, nonché le norme civili applicabili.